Regolamento - Mandato a vendere
Conferisco mandato di vendita a nome e per mio conto degli oggetti di mia proprietà come da allegata distinta di deposito alla ditta sopra citata di seguito denominata mandatario alle seguenti condizioni:
1) Gli oggetti restano di mia proprietà fino alla loro vendita e permangono presso il mandatario in eposizione gratuita salvo quanto specificato di seguito.
2) Prendo atto che mi sarà corrisposto dopo la vendita l'importo ricavato meno la percentuale di provvigione Iva compresa concordata come da allegata distinta di deposito.
3) Prendo atto che l'importo degli oggetti venduti sarà disponibile a scadenza mensile entro la prima settimana di ogni mese successivo all'avvenuta vendita. Rimane intenso che la provvigione spettante al mandatario maturerà esclusivamente nel momento in cui ne verrà liquidità la somma totale della vendita degli oggetti e che le spese sostenute dallo stesso per la custodia delle somme incassate in nome e per mio conto si intendano compensate con i frutti eventualmente percepiti in dipendenza del deposito (articolo 1775/1781 del cod. civ.).
4) Autorizzo, al fine di agevolare la vendita, a ritoccare il prezzo concordato fino allo sconto del 20% dopo un mese di esposizione, e del 50% dopo due mesi. Scaduto il termine di tre mesi, sarà mia cura ritirare e cercare gli oggetti invenduti. In caso contrario vi autorizzo per gli oggetti non ritirati a ritenerli abbandonati. Ne perderò quindi la proprietà lasciando al mandatario ampia facoltà sul destino degli stessi.
5) Prendo atto che ogni mio diritto di riscossione dei crediti relativi agli oggetti venduti in nome e per mi conto, decade trascorso un anno dalla vendita degli oggetti stessi (articolo 2964 del cod. civ.).
6) Prendo atto che al fine di evitare la determinazione dei prezzi degli oggetti da parte del mandatario, sarà solo ed esclusivamente mia cura aggiornarmi sui tempi di esposizione; in deroga all'articolo 1712 del cod. civ. sollevo il mandatario dall'obbigo di comunicare l'esecuzione del mandato di vendita.
7) Il foro competente è quello di Milano.